Descrizione

Il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali e le biomasse sono fonti rinnovabili di energia (FER) (Legge 09/01/1990, n. 10, art. 1).   
Queste risorse sono rinnovabili solo se gestite in modo appropriato: il loro tempo di utilizzo deve cioè essere compatibile con quello di ripristino. 
Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) regolati dalle linee guida nazionali e dalla Legge regionale 24/02/2005, n. 39 sono i seguenti:
- impianti eolici
 - impianti solari fotovoltaici
 - impianti a biomassa
 - impianti di cogenerazione a biomassa
 - impianti di cogenerazione da fonti fossili
 - impianti idroelettrici
 - solare termico
 - biomassa termica
 - impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza.
 
I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), delle relative opere e infrastrutturazione e la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in:
- comunicazione di attività libera
 - procedura abilitativa semplificata (PAS)
 - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
 - autorizzazione unica (AU).
 
Le procedure autorizzative da seguire per arrivare all'installazione di un impianto, alimentato da fonti rinnovabili o operante in assetto cogenerativo, variano in base alla sua tipologia, grandezza e potenza. La Regione Toscana descrive in dettaglio i titoli abilitativi previsti per realizzare gli impianti, divisi per fonte energetica, nella pagina dedicata alle Autorizzazioni rinnovabili e cogenerazione.
Se la zona è sottoposta a particolari vincoli dovranno essere acquisiti i nulla osta specifici.
