Descrizione
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo all'intervento edilizio devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso.
Se però risulta impossibile demolire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34 e la Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 199, 200, 206 e 206-bis, prevedono la facoltà di avvalersi della cosiddetta fiscalizzazione dell'illecito edilizio applicando una sanzione pecuniaria.
L'impossibilità di demolire deve essere fatta valere dall'interessato e accertata dal Comune nella fase successiva all'ingiunzione, ovvero quando si perviene all'emissione dell'ordine di demolizione.
La fiscalizzazione dell'illecito edilizio non equivale ad una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sentenza della Corte di Cassazione 23/03/2004, n. 13978).
Approfondimenti
La fiscalizzazione dell'illecito è prevista per i seguenti interventi:
- Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 199)
- Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 200)
- Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 206)
In questi caso la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale, comunque in misura non inferiore a € 1.000.
La fiscalizzazione è prevista anche per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985 (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 206-bis). In questo caso la sanzione pecuniaria è pari al doppio del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo, stabilito in base alla Legge 27/07/1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).